ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita con sede a Chioggia una associazione non commerciale operante nel settore sportivo denominata ” Altamarea Sea Kayak Associazione sportiva dilettantistica ”Con delibera del Consiglio Direttivo l’associazione potrà aderire ad altre Associazioni e agli organismi aderenti al CONI .A seguito dell’adesione, si conforma agli statuti e ai regolamenti nonché alle norme e alle direttive emessi dagli Enti citati .
ART. 2
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività e’ espressione .Di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreative e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 3
L’associazione si propone di :a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantisticheb) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati,gare,manifestazioni di kayak e canoac) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportived) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e altre strutture sportivee) indire corsi di avviamento allo sport di attività motoria e di mantenimento.f) Organizzazione corsi di formazione e qualificazione per operatori sportiviInoltre l’associazione, mediante apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verdepubblico attrezzato e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportiveb) organizzare attività ricreative e culturali a favore dei socic) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
ART. 4
Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere socie le persone fisiche che condividono gli scopi dell’Associazione eChe si impegnino a realizzarli.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di soci ed il suonominativo annotato sul libro soci. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
Il socio ha diritto:- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per quanto riguarda lamodifica dello statuto e degli eventuali regolamenti- a partecipare attivamente e passivamente alle elezioni degli organi sociali.Il socio e’ tenuto:- All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali- Al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
Il contributo associativo annuale che il socio è tenuto a versare all’associazione è stabilito per ogni anno dl Consiglio Direttivo.Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile e non potrà essere restituito in nessun caso.
ART. 8
La qualifica di soci si perde per recesso, esclusione, causa di morte o per morosità del pagamento della quota annuale.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto.L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio nei seguenti casi:a) Mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;b) Attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che le arrechino danno, anche morale, o discredito;c) Rifiuto di versare il contributo associativo;Nei casi a) e b) l’esclusione dovrà essere comunicata per lettera ai destinatari.Le recessioni e le esclusioni saranno operative dalle relative annotazioni sul libro soci.
ART. 10
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da altri eventuali contributi e liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali eda eventuali avanzi di gestione.Il fondo comune comprende anche tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.L’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da questo statuto.
ART. 11
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo all’assemblea dei soci che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 12
Gli organi dell’Associazione sono:a) L’Assemblea dei socib) Il Consiglio Direttivoc) Il Presidented) Il Collegio dei revisori dei contiTutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito
ART. 13
Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.La loro convocazione deve avvenire a mezzo avviso affisso nella sede sociale e nei luoghi in cui si svolge l’attività dell’Associazione. L’avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, deve essere affisso almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’assemblea .
ART. 14
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:a) Approvare il bilancio consuntivob) Procedere all’elezione del Consiglio Direttivo qualora sia necessario il rinnovoc) Delibera su tutti le questioni poste all’ordine del giornod) Approva gli eventuali regolamenti
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno un volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale. Può essere convocata, inoltre, tutte le volte in cui il Consiglio del Direttivo lo ritiene necessario. Il Consiglio Direttivo deve infine convocarla se perviene una richiesta scritta, contenente le materie da discutere, firmata da almeno il 30% dei soci. In quest’ultimo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
ART. 15L’Assemblea straordinaria deve essere convocata per modificare lo statuto oppure per deliberare lo scioglimentodell’Associazione nominando il liquidatore.
ART. 16
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione,se è presente,di persona o per delega, almeno il 50 % dei soci con diritto ci voto e delibera, a maggioranza assoluta dei partecipanti, su tutti i punti previsti dall’ordine del giorno .In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.L’Assemblea straordinaria è valida se sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà piu’ uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto , la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Assemblea .Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del singolo , in regola col pagamento delle quote sociali . Ogni partecipante può rappresentare al massimo un altro socio se in possesso di delega scritta e firmata .L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione , o in sua assenza dal vice Presidente o da un altro socio eletto dall’Assemblea stessa .Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario che ha il compito prendere nota dei partecipanti , di verbalizzare il dibattito , le votazioni e le deliberazioni adottate .
ART. 17
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 persone scelti fra gli associati .I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente , ed il vice Presidente ed attribuisce gli altri incarichi . Le cariche sociali sono incompatibili , pene la decadenza , con eventuali analoghi incarichi in altre associazioni sportive della medesima disciplina .Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare , oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri . La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare a mano con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data della convocazione .Le riunioni sono valide e si può deliberare se sono presenti almeno la maggioranza dei membri . Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti.Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto al Consiglio:a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assembleab) Redigere la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Approvazione dell’Assembleac) Approvare eventuali regolamenti internid) Approvare la stipula di contratti interni l’attività socialee) Deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associatif) Attribuire incarichi e a nominare Commissioni per affrontare particolari questioni sulla vita dell’Associazioneg) Stabilire l’entità delle quote socialih) In generale, compiere tutti gli atti necessari alla corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 18
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il numero dei Consiglieri in carica scenda al di sotto del numero di 5 (cinque) consiglieri, quelli rimasti dovranno, alla prima riunione utile, provvedere a reintegrare il Consiglio Direttivo nella sua composizione facendo ricorso alla lista dei primi non eletti.Nell’impossibilità di attuare tale modalità,, i Consiglieri rimasti dovranno nominare altri soci che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà la ratifica della scelta ovvero provvederà alla nomina di nuovi Consiglieri per riportare il Consiglio Direttivo alla pienezza della sua composizione.
ART. 19
Il Presidente ha rappresentanza legale e la firma dell’Associazione . Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e , previa delibera del Consiglio Direttivo , il potere di straordinaria amministrazione .In caso di assenza o di impedimento , le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente .In caso di dimissioni , spetta al Vice Presidente di convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente .
ART. 20
Il Collegio dei revisori dei Conti viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi , scelti anche fra non soci . Il Collegio rimane in carica per quattro anni . Il Collegio dei revisori deve controllare l’amministrazione dell’ Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili .Il Collegio dei revisore dei Conti deve essere invitato alla riunione dei Consiglio direttivo , senza diritto di voto , quando si deve discutere della proposta di bilancio consuntivo e preventivo da portare all’approvazione dell’Assemblea dei soci .
ART. 21
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo , nonché i bilanci approvati .
ART. 22
In caso di scioglimento dell’Associazione , dopo aver provveduto alla liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere , tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi a Enti o Associazioni che perseguono la promozione dell’ attività sportiva , sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 , comma 190, della Legge 23/12/1966 , n . 662 .
ART. 23
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme previste dagli statuti e dai regolamenti degli Enti cui l’Associazione ha aderito.